Chi siamo

 

La nostra storia

ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) è nata nel 1990 per volontà di un gruppo di persone fortemente motivate a creare, anche in Italia, una valida banca dati di donatori volontari ed ha come scopo principale quello di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere la leucemia e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo e del trapianto.

I PARTNER DI ADMO PUGLIA

ADMO PUGLIA

Lo Statuto dell’Associazione

STATUTO DELL’ADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA PUGLIA O.d.V.

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in Bari Via Lucarelli 13/A l’ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA PUGLIA O.d.V., enunciabile anche come ADMO PUGLIA O.d.V., in conformità al dettato dell’art. 32 del D. Lgs. 117/2017.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto. È facoltà dell’associazione aprire sedi operative nella regione Puglia.
L’associazione ADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA PUGLIA O.d.V. si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
La durata dell’ASSOCIAZIONE è illimitata.

Art.2 – PRINCIPI ADMO PUGLIA O.d.V.
  • è un organismo libero, indipendente, apartitico e aconfessionale;
  • non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica;
  • esclude qualsiasi fine di lucro;
  • persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sanitaria.
Art. 3 – FINALITÀ

a. Perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ADMO PUGLIA O.d.V. promuove e diffonde presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche (CSE) da sangue periferico e placentare, incrementa i donatori di midollo osseo e CSE così da favorire l’aumento dei relativi trapianti.

b. ADMO Puglia O.d.V., ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e CSE, volontaria, gratuita, anonima, responsabile e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c. Essa, pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, si propone di: a) promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; b) promuovere un’adeguata diffusione della propria mission su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie riconosciute, come la raccolta di campioni salivari attraverso l’utilizzo di appositi kit durante l’attività in outdoor; c) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, gratuita, anonima, responsabile e consapevole a livello comunitario ed internazionale; d) promuovere lomsviluppo del volontariato e dell’associazionismo anche attraverso progetti di Servizio Civile Universale; e) promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale; f) svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 4 del presente Statuto.

ART. 4 – ATTIVITÀ D’INTERESSE GENERALE

a. ADMO Puglia O.d.V. svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

  • interventi e servizi sociali;
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • educazione e formazione;
  • beneficienza;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

In particolare l’associazione potrà:

  1. collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di agevolare l’attività della tipizzazione medesima;
  2. essere di supporto logistico ed organizzativo , ove necessario, ai donatori che si rivelino compatibili con pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo e/o CSE;
  3. collaborare ed essere di supporto, ove necessario, al funzionamento del REGISTRO REGIONALE ed alle sue articolazioni funzionali, e del REGISTRO NAZIONALE dei donatori di midollo osseo e CSE;
  4. essere di supporto, ove necessario, ai CENTRI DI TRAPIANTO;
  5. stimolare e favorire la ricerca nel settore della donazione di midollo osseo e CSE e delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e CSE;
  6. promuovere iniziative, sia sotto il profilo sociale che sotto quello legislativo, atte a favorire la realizzazione degli scopi sociali;
  7. promuovere la formazione e aggiornamento di volontari e sanitari che operino sul territorio con le finalità di ADMO Puglia O.d.V.;
  8. partecipare alle attività di programmazione regionale con il Centro Regionale Trapianti ed il Centro Regionale Sangue finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di reclutamento dei donatori di CSE stabiliti a livello nazionale, e assegnati ai Poli di Reclutamento (PR) della rete IBMDR (Italian Bone Morrow Donor Register) in raccordo con la rete trasfusionale e dei trapianti;
  9. organizzare le attività di reclutamento che prevedono la preselezione dei potenziali donatori da parte di personale sanitario volontario abilitato attraverso la raccolta di dati anamnestici e del campione biologico salivare mediante gli appositi kit salivari, durante manifestazioni esterne (out door);
  10. supportare il registro regionale e le sue articolazioni funzionali nell’attività di prenotazione degli appuntamenti per l’effettuazione del prelievo ematico e salivare del potenziale donatore e nell’attività di richiamo del donatore stesso in caso di compatibilità;
  11. partecipare alle riunioni della Commissione dei Trapianti allogenici da non consanguinei;
  12. partecipare alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
  13. promuovere ed organizzare campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del midollo osseo e CSE da sangue periferico e placentare, coordinandosi con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
  14. collaborare con le associazioni affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi, di sangue ed emoderivati;
  15. coordinare le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l’emanazione di direttive e linee guida;
  16. promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  17. svolgere attività di formazione e informazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola ed università, delle Aziende Sanitarie, delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine;
  18. promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
  19. promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
  20. promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria e gratuita del midollo osseo e CSE a livello europeo ed internazionale;
  21. favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di promuovere e coordinare azioni di interesse comune;

b. svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per il proseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell’Art.6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività  diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a  queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata da Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART. 5 – STATO PATRIMONIALE

Il patrimonio di ADMO Puglia O.d.V. utilizzato per lo svolgimento dell’attività
statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, è costituito:

  • dai beni mobili e immobili acquistati da ADMO Puglia O.d.V. con proprie disponibilità;
  • da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant’altro pervenga ad ADMO PUGLIA O.d.V per atto di liberalità di terzi al fine di incrementarne l’attività.

Per lo svolgimento delle sue attività, ADMO Puglia O.d.V. utilizza:

  • i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
  • i contributi dello Stato;
  • i contributi e i finanziamenti che le pervengano da Enti pubblici e privati e dall’attività delle proprie sedi operative;
  • i proventi di gestione;
  • attività di fund raising;
  • ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art.6 del D.Lgs. n°117/2017e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 4 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 – SOCI

6.1 – QUALIFICA
L’adesione a Socio di ADMO Puglia O.d.V. è gratuita ed è subordinata alla presentazione di un’apposita richiesta, da effettuarsi tramite il modulo specificamente predisposto.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
L’adesione del socio è annotata nel libro soci.

Possono far parte di ADMO Puglia O.d.V. in qualità di SOCI tutti quei volontari che:
a) vengono inseriti nel REGISTRO NAZIONALE dei donatori di midollo osseo e CSE;
b) e/o svolgono attività in ADMO Puglia O.d.V. in modo gratuito;
c) e/o sostengono in qualsiasi altro modo, sempre in maniera gratuita, l’attività di ADMO Puglia O.d.V.

La qualifica di SOCIO non è trasmissibile.

6.2 – DIRITTI
I Soci hanno diritto:
a) di contribuire personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte da ADMO PUGLIA O.d.V.;
b) di essere mantenuti aggiornati sull’evoluzione del programma nazionale e internazionale di donazione di midollo osseo e CSE;
c) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
d) partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
e) accedere alle cariche associative;
f) esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;
g) recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.

6.3 – DOVERI
L’appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al perseguimento dei fini statutari e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Tutti i SOCI hanno il dovere e si assumono l’impegno morale di non compiere attività in contrasto con lo STATUTO, il programma e le decisioni adottate, in conformità con lo STATUTO, dagli ORGANI DIRIGENTI di ADMO Puglia O.d.V.
Nel caso di donazione effettiva, si impegnano, inoltre, a mantenere l’anonimato e a non chiedere alcun corrispettivo per la donazione.

I soci sono tenuti a:
a. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
b. prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
c. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

6.4 – DECESSO, RECESSO, ESCLUSIONE
La qualifica di SOCIO si perde per decesso, recesso o esclusione.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b. per decadenza, e cioè per la perdita di alcuni dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c. per delibera di esclusione assunta su proposta dal Consiglio Direttivo;
d. per accertati e gravi motivi di incompatibilità;
e. per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità e che possano arrecare danno morale e materiale all’Associazione previa contestazione all’interessato, per iscritto, dei motivi che l’hanno determinata e con la concessione di un congruo termine per replicare.

Il recesso da parte dei SOCI deve essere comunicato all’ASSOCIAZIONE, in forma scritta, almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso ai Probiviri che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ART. 6.5 – VOLONTARIO
Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

ART. 7 – SOSTENITORI

Sono sostenitori dell’Associazione tutti coloro che apportano un contributo economico libero e volontario allo sviluppo delle attività dell’Associazione stessa in quanto ne condividono le finalità e gli scopi.

I sostenitori non assumono la qualifica di socio, non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione attraverso la stampa periodica dell’Associazione stessa, il sito, i social o email e di partecipare alle iniziative dell’Associazione alle quali siano interessati.

Art.8 – LAVORATORI
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare
l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
ART. 9 – ORGANI ASSOCIATIVI

Gli ORGANI di ADMO Puglia O.d.V sono:

a. l’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI;
b. il CONSIGLIO DIRETTIVO;
c. il COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO;
d. l’ORGANO di CONTROLLO; (laddove eletto)
e. il REVISORE LEGALE dei CONTI (laddove eletto);
f. il COLLEGIO dei PROBIVIRI.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI è composta da tutti i Soci. Ogni Socio ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe.
È valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei SOCI e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti (salvo quanto stabilito al successivo art. 10.2.3.b).

È presieduta dal PRESIDENTE, o, in sua assenza, dal VICEPRESIDENTE del CONSIGLIO DIRETTIVO in carica; nomina, su proposta del PRESIDENTE, un
proprio SEGRETARIO per la redazione del verbale.
Si riunisce, nella sede più opportuna, in seduta ORDINARIA oppure STRAORDINARIA.

10.1 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA.

10.1.1 – CONVOCAZIONE.
L’ASSEMBLEA si riunisce in SEDUTA ORDINARIA, su convocazione del PRESIDENTE, almeno una volta all’anno, nonché ogniqualvolta lo stesso
PRESIDENTE o il CONSIGLIO DIRETTIVO o almeno 1/10 dei SOCI lo ritengano opportuno e ne facciano richiesta.
La convocazione deve essere notificata con almeno 10 giorni di anticipo tramite annuncio sugli organi di informazione interni e/o esterni ad ADMO Puglia O.d.V.

10.1.2 – COMPITI.
L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI Soci ha il compito di:
a) approvare il bilancio consuntivo;
b) eleggere i membri e il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO stesso;
c) eleggere l’ORGANO di CONTROLLO;
d) eleggere il COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
e) deliberare l’esclusione dei SOCI;
f) fissare gli indirizzi e le direttive generali delle attività dell’Associazione;
g) deliberare sulle questioni che riguardano le FINALITÀ di ADMO Puglia O.d.V.
h) approvare eventuali regolamenti.

10.1.3 – VOTAZIONI
Le sue delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese o segreta secondo quanto stabilito, di volta in volta, dall’ASSEMBLEA stessa su proposta del PRESIDENTE.

10.2 – ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA.

10.2.1 – Convocazione.
L’ASSEMBLEA si riunisce in SEDUTA STRAORDINARIA, su convocazione del PRESIDENTE, ogni qualvolta lo stesso PRESIDENTE o il CONSIGLIO DIRETTIVO o almeno 1/10 dei Soci lo ritengano opportuno e ne facciano richiesta.
La convocazione deve essere notificata con almeno 10 giorni di anticipo tramite annuncio sugli organi di informazione interni e/o esterni ad ADMO Puglia O.d.V.

10.2.2 – COMPITI. L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI Soci ha il compito di deliberare:
a) sulle modifiche dello STATUTO;
b) su qualsiasi argomento che, per la sua importanza, possa modificare gli scopi di ADMO Puglia O.d.V;
c) sullo scioglimento di ADMO Puglia O.d.V.

10.2.3- VOTAZIONI
Le sue delibere sono prese con votazione palese o segreta secondo quanto stabilito, di volta in volta, dall’ASSEMBLEA stessa su proposta del PRESIDENTE.
In particolare:
a) per le modifiche dello statuto e per gli altri argomenti previsti al precedente Art.
10.2.2.b) occorre il voto favorevole dei 3/4 dei presenti;
b) per lo scioglimento di ADMO Puglia O.d.V. occorre il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto al voto; nel caso tale quorum non fosse raggiunto in prima convocazione si procederà ad una seconda convocazione e così, analogamente, ad una terza ed ultima convocazione; qualora nemmeno in terza convocazione fosse possibile ottenere il quorum dei 3/4 degli aventi diritto al voto, sarà possibile deliberare lo scioglimento con il voto favorevole dei 3/4 dei Soci presenti.

È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
I soci che hanno diritto di voto devono essere iscritti da almeno 3 mesi.

ART. 11 – PRESIDENTE

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO è eletto dall’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA (cfr. precedente Art. 10.1.2), dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
I suoi compiti sono:

  • rappresentare ADMO Puglia O.d.V. di fronte a terzi e in giudizio;
  • presiedere il CONSIGLIO DIRETTIVO e coordinarne i lavori;
  • nei casi di necessità, adottare provvedimenti d’urgenza, salvo la loro ratifica da parte del CONSIGLIO DIRETTIVO alla sua prima riunione successiva;
  • rappresentare Admo Puglia O.d.V. presso il Consiglio Nazionale.

In sua assenza viene sostituito dal VICEPRESIDENTE.

ART. 12- CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 – COMPOSIZIONE
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è presieduto dal PRESIDENTE di ADMO PUGLIA O.d.V. ed è costituito da un numero minimo di 7 ad un massimo di 13 membri soci.
Tra i propri membri il Consiglio DIRETTIVO elegge, con votazione palese o segreta secondo quanto stabilito, di volta in volta, dal CONSIGLIO stesso su proposta del PRESIDENTE:

  • il VICEPRESIDENTE
  • il TESORIERE
  • il SEGRETARIO
  • il DELEGATO NAZIONALE E SUO SUPPLENTE.

Ciascuna delle cariche suddette risulterà eletta se:

  • alla prima o, a seguire, alla seconda votazione avrà ottenuto la maggioranza assoluta (50% arrotondato per eccesso all’unità superiore) dei voti degli aventi diritto;
  • alla terza votazione, eventualmente resa necessaria dall’insuccesso delle due precedenti, avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità fra due o più candidati, risulterà eletto il più anziano di età associativa.

12.2 – COMPITI
Il CONSIGLIO DIRETTIVO detiene i poteri per la gestione ordinaria di ADMO Puglia O.d.V.
I suoi compiti sono:

  • eseguire le delibere dell’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI Soci;
  • redigere e modificare un eventuale REGOLAMENTO per il funzionamento di ADMO Puglia O.d.V.;
  • definire le linee programmatiche e le conseguenti attività di ADMO Puglia O.d.V.;
  • amministrare i fondi che costituiscono lo STATO PATRIMONIALE di ADMO Puglia O.d.V.;
  • curare che vengano realizzate le FINALITÀ sociali;
  • in genere, provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria;
  • nominare i membri del COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO;
  • pronunciarsi sull’esclusione da ADMO Puglia di quei Soci che, per la loro
  • condotta o per inosservanza dello STATUTO, abbiano perso i requisiti necessari per far parte di ADMO Puglia O.d.V. stessa;
  • in caso di motivata urgenza, esercitare le funzioni dell’ASSEMBLEA  ORDINARIA, salvo ratifica dell’ASSEMBLEA ORDINARIA stessa in occasione della prima convocazione successiva;
  • approvare l’apertura di Sedi Operative nell’ambito del territorio regionale e
  • nominare il referente;

    12.3 – DURATA in CARICA

    Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.
    Esso si riunisce almeno tre volte l’anno, con frequenza regolare, nonché ogni volta che il PRESIDENTE o 1/3 dei CONSIGLIERI lo ritengano necessario.
    Le delibere del CONSIGLIO DIRETTIVO sono prese a maggioranza di voti e sono valide purché sia presente almeno la metà più uno dei membri.

    12.4 – VICEPRESIDENTE
    Ha il compito di sostituire il PRESIDENTE, assumendone tutte le funzioni, nei casi di sua assenza. Nell’eventualità di dimissioni, decadenza o revoca del PRESIDENTE stesso, convoca l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA con il mandato di eleggere un nuovo PRESIDENTE. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Per le modalità di elezione cfr. il precedente Art. 12.1.

    12.5 – TESORIERE
    Ha il compito ed è responsabile della tenuta della gestione contabile e amministrativa, dell’elaborazione annuale del bilancio consuntivo (da sottoporre al COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ove eletto) e del bilancio preventivo di ADMO Puglia O.d.V. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Per le modalità di elezione cfr. il precedente Art. 12.1.

    12.6 – SEGRETARIO
    Ha il compito ed è responsabile di redigere i verbali delle ASSEMBLEE e dei CONSIGLI DIRETTIVI. Dura in carica 4 anni e può essere rieletto.
    Per le modalità di elezione cfr. il precedente Art. 12.1.

    12.7- DELEGATO
    Ha il compito di rappresentare Admo Puglia O.d.V. presso il Consiglio Nazionale e/o Assemblea Nazionale. Per le modalità di elezione cfr. il precedente Art. 12.1.

    ART. 13 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

    Il COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO ha funzione esclusivamente consultiva e non ha alcun diritto di voto in ASSEMBLEA. E’ costituito da medici o biologi nominati dal CONSIGLIO DIRETTIVO.

    ART. 14 -ORGANO DI CONTROLLO

    La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L’Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L’organo di controllo rimane in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
    funzionamento.
    Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
    L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
    Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

    I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

    ART. 15 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

    Il Collegio dei Revisori dei Conti viene istituito quando vi siano le condizioni indicate all’art 31 del D.Lgs. 117/2017 è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità. Il presidente, eletto tra gli stessi, deve risultare iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.
    I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
    Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
    I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.
    Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all’Assemblea degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

    ART. 16 – CONFLITTO DI INTERESSI
    Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475-ter del Codice Civile.
    ART. 17 – COLLEGIO dei PROBIVIRI

    È costituito da 3 membri. Ha il compito di esaminare le controversie che dovessero insorgere fra i vari ORGANI o fra i componenti degli ORGANI di ADMO Puglia O.d.V. Agisce in seguito alla presentazione di un ricorso, nel qual caso giudica, ex bono et aequo e senza formalità, entro 90 giorni dalla presentazione stessa. Elegge, fra i propri membri, un PRESIDENTE. Dura in carica 4 anni e ciascuno dei suoi componenti è rieleggibile.

    ART. 18 DIMISSIONI, DECADENZA e REVOCA del PRESIDENTE e dei MEMBRI del CONSIGLIO DIRETTIVO

    In caso di dimissioni, decadenza o revoca del PRESIDENTE del CONSIGLIO DIRETTIVO, il VICEPRESIDENTE ne assume le funzioni e convoca l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA col mandato di eleggere un nuovo Presidente.
    Nell’eventualità di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri del CONSIGLIO DIRETTIVO, subentra automaticamente il primo dei non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere del mandato conferito agli altri Consiglieri.
    Lo stesso vale per dimissioni, decadenza o revoca di un membro del Consiglio investito di cariche particolari, dei membri/o dell’ORGANO di CONTROLLO e dei membri del COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
    Se vengono a mancare i consiglieri in numero inferiore al minimo consentito, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

    ART. 19- ESERCIZIO FINANZIARIO

    L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
    L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che
    illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
    Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore quando istituito. Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

    ART. 20 – LIBRI SOCI

    L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
    a) libro degli associati;
    b) registro dei volontari;
    c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
    d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
    e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

    I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

    ART. 21 – SEDI OPERATIVE

    La costituzione di una Sede Operativa di ADMO PUGLIA O.d.V. nel territorio deve essere autorizzata dalla Presidenza e ratificata dal Consiglio Direttivo. Nelle more della ratifica la neonata Sede Operativa può iniziare l’attività non appena ricevuta l’autorizzazione del Presidente.
    La Sede Operativa, per quanto riguarda finalità, svolgimento attività, iscrizioni soci ecc. segue le direttive dello statuto.
    Il Referente della Sede Operativa viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. Il Presidente può sospendere in qualsiasi momento la nomina, per gravi motivi; al suo posto può nominare provvisoriamente un sostituto in attesa delle decisioni del Consiglio Direttivo.
    L’unico soggetto autorizzato a prendere accordi a nome dell’Associazione è il Presidente Regionale e, su eventuale delega richiesta caso per caso, anche il Referente della Sede Operativa.
    Il Referente della Sede Operativa è delegato alla gestione economica della stessa.
    Salvo esplicita autorizzazione del Presidente, non sono ammesse spese non destinate alla normale gestione ordinaria della Sede Operativa.
    A fine anno la Sede Operativa dovrà chiudere il bilancio e presentarlo entro i termini deliberati dal Consiglio Direttivo.
    Ogni iniziativa, manifestazione, comunicazioni ufficiali come lettere, fax, interviste, comunicati stampa ecc. dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Presidenza.

    Per l’informazione e la divulgazione può essere usato solo il materiale approvato dal Consiglio Regionale.
    La carica di Referente della Sede Operativa è gratuita ed è compatibile con quella del Consigliere.
    Si precisa inoltre che qualunque cittadino può partecipare all’attività dell’Associazione, previa presa visione dello statuto e dei regolamenti.
    Non è ammissibile la partecipazione ufficiale di gruppi o associazioni costituitesi con atto notarile, ma solo quella di singoli cittadini.
    Non è ammissibile che gruppi o associazioni costituitesi con atto notarile rappresentino l’Associazione.
    I principi informativi dell’Associazione non lasciano spazio a qualsivoglia motivo di prestigio personale.

    ART. 22- SCIOGLIMENTO di ADMO Puglia O.d.V.

    L’eventuale scioglimento di ADMO Puglia O.d.V. deve essere deliberato dall’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI (cfr. precedente Art. 10.2.3.b).
    In caso di scioglimento o cessazione o sostituzione di ADMO Puglia O.d.V., l’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli obblighi, fermo restando quanto stabilito dalla Legge.
    In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS) di cui all’articolo 45 comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

    ART. 23 – NORME DI RINVIO

    Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

    ADMO PUGLIA

    Il Consiglio Direttivo

    Cav. Maria Stea – Presidente Regionale

    Gigi Serra – Vice presidente Regionale

    Antonio Placentino – Delegato Nazionale

    Rocco Rizzo – Tesoriere

    Federica Rizzo – Segretaria

    Giulio Antonucci – Consigliere

    Nicola Corrado Salati – Consigliere

    Luigi D’amore – Consigliere

    Daniele De Martinis – Consigliere

    Mario Lenoci – Consigliere

    Domenico Loliva – Consigliere

    Consoletti Rinaldo – Consigliere

    Nella Santoro – Consigliere

    ADMO PUGLIA

    Il Consiglio dei Probiviri

    Avv. Emanuele Gatto - Presidente

    Avv. Emanuele Gatto - Presidente

    Avv. Emanuele Gatto - Presidente

    Avv. Maria Rosaria Olivieri

    Avv. Emanuele Gatto - Presidente

    Avv. Stefano Potenza